

Il DL del 24 giugno in tema di cripto-attività
Il 24 giugno 2024, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto legislativo mirato ad conformare la legislazione italiana al regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA-Market in Crypto-Asset) relativo ai mercati delle cripto-attività, adottato il 31 maggio 2023. Le norme del MiCA (cfr. post dell’epoca), che, ricordiamo, punta a stabilire, all’interno dell’Unione, un quadro normativo uniforme, si riferiscono principalmente a:
- CASP (Crypto-Asset Services Providers): essenzialmente gli exchange di cripto-attività.
- Art(Asset-Referenced Token): essenzialmente, le stablecoin ancorate a un paniere di asset, tipicamente di tesaurizzazione di valore (oro, diamanti etc.), incluse valute fiat;
- E-money: le stablecoin, riferite a una sola valuta fiat, perlopiù di riserva (USD, Euro, GBP, yen etc.);
- Utility token: crypto-asset finalizzate a a dare accesso a beni o servizi forniti dall’emittente (token emessi dagli exchange, come pure la defunta Libra di Meta/Facebook);
In particolare, nel recepimento della norma europea, il DL individua la Banca d’Italia e la Consob quali autorità competenti a esercitare i poteri autorizzatori (ai fini dell’emissione, dell’offerta al pubblico e della richiesta di ammissione alla negoziazione dei token, nonché ai prestatori di servizi per le cripto-attività), di vigilanza, di indagine e sanzionatori, previsti dal regolamento. Inoltre, con questo provvedimento l’esecutivo provvede a dettare la disciplina di armonizzazione minima applicabile a tutti gli operatori in cripto-attività, le discipline speciali applicabili a singole categorie di operatori; il regime sanzionatorio e le disposizioni di coordinamento.
Riguardo al sistema sanzionatorio, le previsioni sono imponenti. Nei confronti delle società vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie che partono da 30.000 euro e possono arrivare fino a 5 milioni di euro, ovvero, se l’importo risultasse superiore, a una somma che varia dal 3 al 12,5% del fatturato totale annuo, a seconda della norma violata.
Introdotte anche sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche, inclusi i rappresentanti legali e il personale aziendale: in questo caso la sanzione pecuniaria prevista dall’attuale formulazione del decreto può variare da 5.000 a 75.000 euro. Per quanto riguarda le sanzioni penali lo schema di decreto introduce la reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa da 2.066 a 10.329 euro per chi «offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione» in violazione di quanto stabilito dalle norme comunitarie.
Dette sanzioni scattano anche per chi «presta servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59» del regolamento europeo che stabilisce i requisiti patrimoniali e di interoperabilità per gli emittenti di token definiti «significativi»: in questa categoria rientrano tutte le valute virtuali con caratteristiche tecniche tali da poter raggiungere «una clientela ampia, un livello elevato di capitalizzazione di mercato o un numero elevato di operazioni».
Nel mirino delle nuove regole anche coloro che emettono «token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all’articolo 48» (offerta al pubblico o richiesta di ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica avanzata da parte di una persona diversa dall’emittente, ndr), oppure «offrono al pubblico token di moneta elettronica o ne chiedono e ottengono l’ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell’emittente».
La connessa domanda alla IA generativa (ChatGPT) è postata nella gallery dedicata: Are blockchain Oracles auditable objects?
